Kit Medici
Normativa cassetta primo soccorso aziendale
Quando è obbligatoria, dove posizionarla e cosa deve contenere
La normativa contenuta nel Testo Unico per la sicurezza definisce e regola la presenza e l'utilizzo la cassetta contenente un kit di pronto soccorso "fai-da-te" per effettuare l'apposito servizio nell'eventualità in cui si verifichi un incidente che richieda cure e medicazioni.
Dal febbraio del 2005 questa valigetta è obbligatoria sempre per tutte le aziende a prescindere dal numero di lavoratori presenti in esse e a predisporla deve essere il Datore di Lavoro.
Classificazione delle Aziende
E' doveroso specificare che i contenuti minimi vengono stabiliti ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs 81/2008, con riferimento a quanto indicato nel D.M. 388 del 2003 nel quale si afferma che essi variano a seconda delle caratteristiche delle aziende che vengono classificate in base a:
- tipologia di attività svolta;
- numero di lavoratori coinvolti;
- fattori di rischio presenti;
Nello specifico vengono suddivise in 3 gruppi - A, B, C - proseguiremo analizzando ognuna di esse in dettaglio.
Aziende del gruppo A
L'articolo 1 del D.M. n. 388, all'interno delle aziende classificate come gruppo A, individua altre 3 macro-categorie, ovvero:
- aziende o unità produttive industriali soggette all'obbligo di dichiarazione; centrali termoelettriche; impianti e laboratori nucleari; aziende estrattive e attività minerarie; aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
- Aziende o unità produttive con oltre 5 lavoratori, riconducibili a tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4;
- Aziende o unità produttive con oltre 5 lavoratori appartenenti al comparto dell'agricoltura;
Aziende del gruppo B
Sempre nell'articolo 1 del citato decreto vengono individuate le aziende classificate come gruppo B, esse sono le aziende o unità produttive con numero di lavoratori uguale o superiore a 3, le quali però non sono riconducibili o assimilabili alle aziende del gruppo A.
Aziende del gruppo C
Rientrano in questo gruppo tutte le aziende con numero di lavoratori inferiore a 3, le quali sono sono riconducibili o assimilabili alle aziende del gruppo A.